Le specificità

Gruppo storico primo novecento Localismo
Le Banche di Credito Cooperativo sono banche locali. Ogni BCC infatti è costituita da soci – persone e imprese – che risiedono o svolgono la propria attività in via continuativa nella zona di competenza della banca.
Questa caratteristica rende ciascuna BCC espressione diretta di un tessuto socio-economico omogeneo e territorialmente circoscritto. Lo stretto rapporto col territorio viene inoltre mantenuto grazie al circolo virtuoso innescato dal reinvestimento del risparmio raccolto sul territorio nell’economia reale locale. Le BCC infatti hanno da sempre nelle famiglie e nella piccola e media impresa i propri interlocutori privilegiati, contribuendo a sostenere la vitalità della struttura produttiva del Paese.

Mutualità

Le Banche di Credito Cooperativo sono banche mutualistiche, ovvero società cooperative che erogano il credito primariamente ai soci, perseguendo non tanto scopi di profitto quanto obiettivi di utilità sociale e di promozione del benessere della comunità di riferimento. Per Statuto infatti le BCC sono tenute a rispettare il “principio della mutualità prevalente”, che le vincola a operare almeno il 50% delle attività di rischio – vale a dire, i prestiti – nei confronti dei soci stessi.

Oltre a questa caratteristica – storicamente connaturata nel credito cooperativo – la normativa vigente prevede la destinazione da parte delle banche di almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale, di una quota pari al 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione e gli utili rimanenti ad iniziative di beneficenza o mutualità.

Il rispetto delle normative viene strettamente vigilato dal Ministero delle Attività Produttive attraverso azioni mirate di revisione e consente alle Banche di Credito Cooperativo di beneficiare di uno specifico regime fiscale agevolativo, a riconoscimento della loro grande rilevanza sociale ed economica. 

Voto capitario

La natura cooperativa e profondamente democratica delle BCC si riscontra in modo tangibile nella presenza del principio “una testa, un voto”. All’interno del Consiglio di Amministrazione della banca infatti ciascun socio ha diritto ad un solo voto, a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta (comunque mai superiore, per valore nominale, a 100 mila euro).