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04/10/2011
"Aiuti di Stato" per le cooperative
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza dell’8 settembre 2011, (Cause da 78/08 a 80/08. Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato Ue), torna sulla questione della compatibilità della normativa nazionale sul trattamento fiscale delle cooperative con la legislazione comunitaria che vieta i c.d. “aiuti di Stato” e gli effetti distorsivi alla concorrenza fra imprese.
 
La Corte di Giustizia in sostanza accoglie e riconosce i peculiari principi di funzionamento che differenziano le cooperative dagli altri operatori privati e conferma che i regimi fiscali connessi all’attività mutualistica non rappresentano ex se un aiuto di stato.
 
Si riporta il dispositivo della sentenza:
 
“Esenzioni fiscali come quelle in discussione nelle cause principali, concesse alle società cooperative di produzione e lavoro in forza della normativa nazionale del genere di quella contenuta nell’art. 11 del DPR 29.9. 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, nella versione in vigore dal 1984 al 1993, costituiscono “aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In una situazione come quella all’origine delle controversie di cui è investito il giudice di rinvio, spetterà a quest’ultimo valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino di fatto in una situazione analoga a quella degli operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall’altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità”.
 
La Corte Ue, dunque, rimette alla Corte di Cassazione - giudice di rinvio della questione pregiudiziale - la decisione circa la rispondenza della normativa sulle agevolazioni fiscali di che trattasi, senza però omettere di delineare i principi interpretativi dell’art. 87 CE che rappresenta il parametro comunitario che vieta il c.d. “aiuto di Stato” e l’abuso di diritto in materia tributaria.
 
Tali principi possono essere così sintetizzati:
 
  • può effettivamente rappresentare un “aiuto di Stato” una misura che conceda a talune imprese una riduzione d’imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto;
  • occorre però verificare, nell’esame concreto della disciplina vigente, se effettivamente la disciplina italiana sulle cooperative differenzi tali società dagli altri operatori economici;
  • dette differenziazioni si traducono segnatamente nel principio della preminenza della persona, che si riflette nelle norme specifiche riguardanti le condizioni di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, sull’obbligo di devoluzione del patrimonio della società in caso di liquidazione, sulla regola c.d. “ogni persona, un voto” e sulla indivisibilità delle riserve;
  • i soci di tali compagini sono allo stesso tempo utilizzatori, clienti o fornitori delle società, affinché ciascuno di essi possa trarre profitto dall’attività della cooperativa in base alla propria partecipazione nella medesima e, in proporzione, alle proprie transazioni con la società;
  • le società cooperative non hanno o hanno scarso accesso ai mercati di capitali, in quanto i loro titoli partecipativi non sono negoziabili ed il tasso di rendimento del capitale conferito è limitato e, comunque, nettamente inferiore a quello delle società di capitali;
Spetta quindi al giudice nazionale di rinvio verificare il rispetto di queste condizioni dettate dalla legislazione speciale che giustificano le agevolazioni fiscali stabilite per le cooperative e la sufficienza delle procedure di controllo determinate per il loro rispetto.